La terza sezione centrale d’appello della Corte dei Conti ha assolto in via definitiva l’ex sindaco di Narni Francesco De Rebotti e altri quattro ex amministratori comunali, ribaltando la sentenza di condanna emessa nel marzo del 2022 dalla sezione regionale dell’Umbria. La vicenda giudiziaria riguardava la gestione del canile comunale e del servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi tra il 2015 e il 2020, periodo durante il quale, secondo la Procura contabile, erano state omesse le gare pubbliche previste, optando invece per proroghe ripetute e non formalizzate.
Nel 2022, la Corte dei Conti dell’Umbria aveva condannato i cinque imputati a un risarcimento complessivo di 148.990 euro (pari a 29.798 euro ciascuno) per aver causato, secondo l’accusa, un danno alla concorrenza e violato i principi di evidenza pubblica nella gestione del servizio. Tra i condannati figuravano, oltre all’ex sindaco De Rebotti, Marco Mercuri (all’epoca vice sindaco e oggi assessore), gli ex assessori Marco De Arcangelis e Piera Piantoni, e la dirigente comunale Lorella Sepi.
La ricostruzione accusatoria si basava su indagini condotte dalla Guardia di finanza e sulla presunta mancanza di atti formali di assegnazione del servizio, protrattasi per un quinquennio. Tali pratiche, secondo la Procura regionale umbra, configuravano una gestione inefficiente e dannosa, in contrasto con le normative comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici.
La sentenza di appello, però, ha annullato completamente quella decisione. I giudici hanno accolto le tesi difensive sostenute dagli avvocati Ermanno Ventura (per De Rebotti), Alberto Romano e Federica Mazzella (per Sepi), Marco Franceschini (per Mercuri) e Anna Befani (per De Arcangelis e Piantoni).
Nelle motivazioni dell’assoluzione, la Corte d’appello – presieduta da Tammaro Maiello – ha sottolineato che il contesto in cui operarono gli imputati era segnato da prolungati contenziosi legali, oltre che da necessità sanitarie e di tutela del benessere animale, elementi che giustificavano una certa flessibilità nella gestione amministrativa.
Secondo i giudici, non è emersa una condotta caratterizzata da colpa grave, né si è riscontrata l’assenza di quella minima diligenza o competenza richiesta per evitare il danno. Pertanto, l’operato degli ex amministratori non sarebbe stato in violazione dei principi fondamentali della funzione pubblica.
La decisione rappresenta un’importante rettifica rispetto alla sentenza di primo grado, evidenziando la complessità e le specificità del contesto operativo in cui si inseriva la gestione del servizio per il canile. La sentenza definitiva libera gli imputati da ogni responsabilità erariale.