Stanza dell’affettività nel carcere di Terni: detenuto ottiene l’ok a colloqui intimi dopo iniziale rifiuto

Il magistrato di sorveglianza di Spoleto ha autorizzato i colloqui affettivi con la moglie, respinti in precedenza dalla direzione del penitenziario. La decisione si fonda sulla sentenza della Corte costituzionale numero 10 del 2024.

Un detenuto campano ristretto nella sezione Alta Sicurezza 3 del carcere di Terni ha ottenuto l’autorizzazione a svolgere colloqui intimi con la moglie, dopo che la direzione penitenziaria gli aveva negato tale possibilità più volte, l’ultima nel giugno scorso, nonostante l’istituzione della stanza dell’affettività nel mese di aprile.

Il rifiuto iniziale era stato motivato dalla condotta pregressa del detenuto, sorpreso nel 2023 in possesso di un telefono cellulare non autorizzato, e dai legami familiari della moglie, figlia di un uomo considerato coinvolto in attività di criminalità organizzata, con contatti anche con il genero. Secondo la direzione della casa circondariale, l’assenza di controllo visivo e auditivo durante i colloqui intimi avrebbe potuto costituire un rischio per la sicurezza interna.

Contro tale decisione il detenuto, assistito dall’avvocato Francesco Mattiangeli, ha presentato reclamo all’Ufficio di sorveglianza di Spoleto, che lo ha accolto integralmente. Il magistrato Fabio Gianfilippi, nella sua ordinanza, ha fatto riferimento alla sentenza che ha riconosciuto il diritto dei detenuti a mantenere relazioni affettive anche in forma intima, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.

Il giudice ha inoltre valutato positivamente il comportamento del detenuto nei mesi successivi al ritrovamento del cellulare, evidenziando il conseguimento del diploma di maturità e l’assenza di ulteriori violazioni disciplinari. Ha ricordato, inoltre, che lo stesso già intrattiene colloqui ordinari con la moglie, controllati visivamente dagli agenti.

“Se una comunicazione illecita dovesse essere trasmessa all’esterno tramite il familiare – si legge nell’ordinanza – ciò potrebbe accadere già con i colloqui ordinari”, affermazione che ridimensiona la differenza di rischio tra colloqui ordinari e affettivi. Il magistrato ha inoltre sottolineato che sia i detenuti sia i familiari sono sottoposti a controlli e perquisizioni, anche nei colloqui intimi, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

In conclusione, vietare i colloqui intimi mantenendo quelli ordinari, secondo il giudice, “compromette l’esercizio di un diritto” senza apportare un beneficio proporzionato in termini di sicurezza. La decisione, che si aggiunge a un precedente simile già verificatosi nel carcere di Terni, rappresenta un ulteriore passo verso l’attuazione effettiva del diritto all’affettività per i detenuti, riconosciuto dalla Corte costituzionale come elemento fondamentale del percorso rieducativo.

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