Il Tar dell’Umbria ha condannato il ministero dell’Istruzione a rivedere il Piano educativo individualizzato (Pei) di una ragazza affetta da sindrome di down che frequenta una scuola media a Terni ed è afflitta con difficoltà nel linguaggio, ordinando inoltre il pagamento delle spese di lite per 1.500 euro.
La vicenda ha avuto inizio quando, in seguito alla riunione del Gruppo di lavoro per l’handicap operativo (Glho) della scuola primaria di provenienza della studentessa, era stato approvato un piano provvisorio che prevedeva il sostegno necessario per l’integrazione e l’apprendimento della minore. Il piano includeva 22 ore di insegnante di sostegno, 30 ore di assistente alla comunicazione Lis (linguaggio dei segni), e 12 ore di operatore scolastico.
Tuttavia, con l’inizio dell’anno scolastico, la famiglia ha dovuto constatare con sorpresa il taglio delle ore di assistenza, nonostante il parere della psicologa e le esigenze della studentessa. Il Piano educativo definitivo prevedeva infatti solo 6 ore di assistente alla comunicazione e 4 ore di operatore scolastico, oltre a 18 ore di insegnante di sostegno, lasciando la ragazza senza assistenti educativi per 2 ore di scuola.
Di fronte a questa situazione, i genitori della ragazza hanno presentato ricorso al Tar Nelle motivazioni della sentenza, si legge che l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata in vari ambiti, come stabilito dall’art. 12 comma 3. La certificazione sanitaria della giovane mostra chiaramente una disabilità intellettiva di grado medio con una compromissione significativa del linguaggio. Tuttavia, la relazione della psicologa evidenzia che l’utilizzo della lingua dei segni ha portato a importanti miglioramenti nella comprensione e nella comunicazione della ragazza in circa 15 mesi.