Il caso dell’esclusione dagli esami di maturità al liceo delle scienze umane ‘Angeloni’ si è chiuso con la conferma definitiva della sanzione. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dall’avvocato della studentessa coinvolta, Maria Di Paolo, ritenendo infondato l’appello contro la precedente decisione del Tar Umbria.
L’episodio risale al 18 giugno 2025, data della prima prova scritta dell’esame di Stato. Durante la sessione d’italiano, i commissari hanno accertato che la candidata stava utilizzando un secondo telefono cellulare, non dichiarato e introdotto irregolarmente in aula, in violazione delle regole. Il primo cellulare, come previsto, era stato regolarmente consegnato prima dell’inizio della prova. Tuttavia, la presenza di un secondo dispositivo, usato nel corso della prova, ha comportato l’esclusione immediata dalla sessione d’esame, sia per la parte scritta sia per quella orale.
Il Consiglio di Stato, con una sentenza breve pubblicata martedì dalla sezione VII presieduta da Claudio Contessa, ha giudicato “inequivocabile” il contenuto del verbale della commissione. Nessuna delle otto motivazioni presentate in appello è stata ritenuta sufficiente a modificare il verdetto di primo grado.
Tra i rilievi sollevati dalla difesa, figuravano l’obiezione sull’abrogazione dell’art. 95 citato come base giuridica dal Tar, e la contestazione del carattere di urgenza della sanzione. La difesa sosteneva che la commissione avrebbe potuto, eventualmente, consentire prove suppletive come accaduto durante la fase cautelare. Inoltre, sono stati segnalati disturbi d’ansia clinicamente rilevanti per la studentessa, ma anche questo punto non ha inciso sul giudizio finale.
I giudici hanno respinto l’ipotesi che si potesse distinguere tra “maneggiamento” e “utilizzo” del cellulare. Secondo la sentenza, il verbale redatto dalla commissione non è stato oggetto di contestazione legale formale, come ad esempio una querela di falso. Questo documento attesta chiaramente il comportamento illecito. Il tentativo di minimizzare l’uso del dispositivo è stato giudicato privo di fondamento logico e giuridico.