Consiglio di Stato respinge l’istanza della Bioter

L'inceneritore resta inattivo: attesa per l'udienza di merito del 22 ottobre 2024

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla Bioter, società romana, in merito al riavvio dell’inceneritore sotto la sua gestione. La decisione del tribunale, presieduto da Gerardo Mastrandrea, ha confermato l’ordinanza del Tar Umbria, negando la richiesta della Bioter di riformare tale ordinanza. Ora, la società dovrà attendere l’udienza di merito di primo grado fissata per il 22 ottobre 2024.

La battaglia legale della Bioter: questioni ambientali ed economiche

La Bioter ha motivato la sua istanza facendo riferimento al pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla nota della Regione Umbria relativa all’Autorizzazione integrata ambientale (AIA). La società ha evidenziato che il mancato rispetto del termine per l’adeguamento alle BAT (Best Available Techniques) potrebbe comportare conseguenze economiche e autorizzative negative. La Bioter ha sostenuto che l’unica alternativa sarebbe adeguarsi entro 5 mesi, comportando ingenti costi e facendo cessare la materia del contendere senza poter tutelare il suo interesse legittimo.

Il Consiglio di Stato evidenzia le contraddizioni

Nonostante le argomentazioni della Bioter, il Consiglio di Stato ha sottolineato alcune criticità. In primo luogo, ha osservato che la documentazione relativa al riesame dell’AIA è stata presentata dalla Bioter e confermata in camera di consiglio, eliminando uno dei pregiudizi principali dedotti. Inoltre, il tribunale ha messo in evidenza che l’attività di commissioning non può essere considerata come mera manutenzione, e il mancato accoglimento dell’istanza cautelare non ne impedirebbe lo svolgimento. La Regione Umbria ha chiarito che la nota regionale impugnata non ha ostacolato alcuna attività di manutenzione o commissioning.

La posizione della Regione Umbria: nessun ostacolo alla manutenzione

La Regione Umbria ha puntualizzato che l’attività di manutenzione e commissioning non è stata in alcun modo influenzata dall’azione regionale. Pertanto, non possono essere imputati alla Regione costi diretti o indiretti connessi alla sospensione o alla rescissione di contratti, né danni generali come sostenuto dalla Bioter. L’istanza è stata quindi respinta, e la questione sarà nuovamente esaminata nell’udienza di merito prevista per il 22 ottobre 2024.

Prossimi passi e implicazioni legali

Gli avvocati coinvolti nel caso sono Alessandro Tomassetti per la Bioter e Luca Benci e Anna Rita Gobbo per la Regione Umbria. La decisione del Consiglio di Stato rappresenta un ulteriore ostacolo per la Bioter, che dovrà attendere alcuni mesi per una nuova valutazione del merito della questione. Nel frattempo, l’inceneritore rimarrà inattivo, e la società dovrà prepararsi per la prossima fase del procedimento legale.

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