Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Sirio Srl contro il bando da 12,2 milioni di euro per il servizio di ristorazione scolastica del Comune di Terni, respingendo tutte le censure sollevate dall’impresa.
La società aveva impugnato il bando relativo alla gara europea a procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio mensa a ridotto impatto ambientale, contestandone sia l’impostazione giuridica – definita come “concessione” invece che “appalto” – sia alcune clausole specifiche, in particolare quelle relative ai punteggi premiali e all’offerta economica. Secondo Sirio, le condizioni contrattuali non comportavano un effettivo trasferimento del rischio operativo all’aggiudicatario, come invece richiesto per una concessione, e la previsione di un centro cottura da realizzare a spese del gestore avrebbe aggravato ulteriormente il quadro.
Il Comune di Terni, costituitosi in giudizio, ha sollevato l’irricevibilità del ricorso, sostenendo che la società ricorrente non aveva presentato domanda di partecipazione alla gara, e quindi non poteva legittimamente impugnare il bando, a meno che non fosse in grado di dimostrare che alcune clausole ne avessero di fatto precluso la partecipazione.
Il Tar, nel pronunciarsi, ha chiarito che le condizioni del bando non avevano carattere escludente nei confronti della società, che infatti aveva poi presentato la propria offerta, regolarmente giudicata ammissibile. Di conseguenza, è venuto meno il presupposto di una lesione immediata e concreta, tale da giustificare l’introduzione del ricorso già alla pubblicazione del bando. «Emerge, pertanto, il carattere non escludente della disciplina di gara nei confronti della ricorrente, con conseguente inammissibilità della censura», si legge nella motivazione del collegio giudicante.
Il Tribunale ha inoltre sottolineato che la Sirio Srl non ha dimostrato che le clausole della lex specialis fossero formulate in modo tale da impedirle effettivamente la partecipazione, e che la contestazione è stata presentata prima dell’aggiudicazione, senza attendere l’esito della procedura. Anche questo elemento ha contribuito alla valutazione di inammissibilità.
Alla luce di queste considerazioni, il Tar ha respinto il ricorso e condannato la Sirio Srl al pagamento di 3 mila euro di spese legali, ribadendo la validità formale e sostanziale del bando predisposto dal Comune di Terni. La sentenza rappresenta una conferma della legittimità dell’impostazione adottata dall’amministrazione, che aveva puntato su criteri ambientali e gestionali innovativi per il nuovo servizio di ristorazione scolastica.