Il Tribunale di Terni – sezione civile ha riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana a una 20enne nata nel 2005, accogliendo il ricorso presentato contro il Comune di Terni. La decisione è stata assunta dal giudice Elisa Iacone, che ha dato pienamente ragione alla giovane, assistita dall’avvocato Maria Di Paolo, ordinando all’amministrazione comunale di accettare la dichiarazione di volontà già presentata e di adottare tutti gli atti necessari al riconoscimento dello status di cittadina italiana. Ne parla il Corriere dell’Umbria
La vicenda si inserisce nel quadro normativo della legge 91 del 5 febbraio 1992, che disciplina l’acquisto della cittadinanza per i figli di cittadini stranieri nati in Italia. La giovane è nata a Terni nell’ottobre 2005 da genitori albanesi, ha sempre vissuto sul territorio italiano, frequentando regolarmente le scuole, effettuando tutte le vaccinazioni obbligatorie e ricevendo l’educazione religiosa e i sacramenti presso la chiesa di Sant’Antonio da Padova, elementi che attestano un percorso di vita interamente radicato in Italia.
Poco prima del compimento del diciottesimo anno di età, la ragazza aveva ricevuto la comunicazione formale che le consentiva di dichiarare la volontà di acquisire la cittadinanza italiana entro l’anno successivo. Tuttavia, al momento della presentazione della dichiarazione, sono emerse le difficoltà. Gli uffici comunali di Terni non hanno ammesso la giovane alla procedura, ritenendola carente dei requisiti, in particolare per la presunta mancanza di una permanenza continuativa in Italia.
Successivamente, è stato notificato anche un preavviso di rigetto, motivato dal fatto che i genitori sarebbero risultati all’estero al momento della dichiarazione di nascita e che la giovane era stata inserita nel permesso di soggiorno della madre solo nel maggio 2011. Contestazioni che hanno spinto la ragazza, nell’autunno del 2025, a rivolgersi al tribunale per vedere riconosciuti i propri diritti.
Nel procedimento giudiziario, il Comune di Terni ha ribadito la presunta assenza di prova dell’effettiva presenza sul territorio nazionale per l’intero periodo richiesto dalla legge. Una tesi che il giudice Iacone ha respinto in modo netto. Nella sentenza si evidenzia come la documentazione prodotta – certificato di nascita in Italia, attestazioni di frequenza scolastica continua e certificazioni sanitarie – sia “ampia e idonea a dimostrare la residenza della richiedente in Italia dalla nascita sino al compimento della maggiore età”.
Il giudice ha inoltre sottolineato l’“indiscutibile radicamento della ragazza nel territorio italiano”, precisando che la normativa non richiede la residenza dei genitori al momento della nascita per consentire l’acquisto della cittadinanza al diciottesimo anno di età. Un altro passaggio centrale della decisione riguarda la posizione del minore rispetto agli adempimenti amministrativi: secondo il tribunale, non possono essere fatti ricadere sul richiedente eventuali ritardi nell’iscrizione anagrafica imputabili ai genitori, qualora sia dimostrata una permanenza effettiva e ininterrotta in Italia.
Alla luce di queste considerazioni, il ricorso è stato integralmente accolto. Il tribunale ha ordinato al Comune di Terni di accettare la dichiarazione di volontà presentata il 1° agosto 2024 e di procedere con ogni atto necessario al riconoscimento della cittadinanza. L’ente è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese processuali, per un importo complessivo di oltre 2.900 euro in favore della giovane.