Il Tar dell’Umbria ha emesso una sentenza decisiva in un contenzioso che riguardava la costruzione di un nuovo traliccio da parte di Radio Subasio, sollevando questioni di rilevanza urbana e legale. La controversia, iniziata con una richiesta di autorizzazione unica del 11 luglio 2016, ha portato a una lunga battaglia legale culminata il 30 dicembre 2023 con una sentenza di merito. Il Tar ha risolto il contenzioso a favore di Radio Subasio, respingendo il ricorso presentato dal Comune di Terni.
La storia, iniziata con il ricorso originario nel 2021, ha radici nel 2017, quando il Comune aveva acconsentito alla costruzione del nuovo traliccio a Miranda. Tuttavia, i lavori iniziati nel maggio 2018 hanno subito incontrato ostacoli. Radio Subasio ha segnalato problemi legati alla pendenza del terreno, risultando in una modifica del progetto iniziale. Questo ha portato a una disputa con il Comune, che ha rilevato difformità rispetto all’autorizzazione del 2017, tra cui l’aumento delle dimensioni del basamento in cemento armato.
Il Comune ha reagito notificando l’ingiunzione per la sospensione dei lavori e avviando un procedimento di repressione dell’abuso edilizio. La situazione si è aggravata ulteriormente quando Radio Subasio ha impugnato un’ordinanza del Comune nel 2020, riguardante il rigetto dell’istanza di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica.
Il Tar, nella sua sentenza, ha riconosciuto come legittime le doglianze di Radio Subasio, in particolare per la mancata attivazione del confronto procedimentale previo sulle divergenze di opinioni espresse da Arpa e dalla direzione Ambiente del Comune di Terni. Questo ha portato alla decisione che il diniego di sanatoria del Comune fosse infondato, poiché Radio Subasio non era stata adeguatamente informata sui motivi ostativi al rilascio del titolo in sanatoria.
Inoltre, il Tar ha chiarito che, nonostante le infrastrutture come il traliccio siano considerate opere di pubblica utilità e assimilabili ad opere di urbanizzazione primaria, non possono essere localizzate indiscriminatamente in ogni sito del territorio comunale. È emerso che il Comune ha condotto un’approfondita istruttoria sulla distanza tra il basamento del traliccio e una strada locale, ma ha negato l’accertamento di conformità basandosi su vincoli urbanistici che, secondo il Tar, sono cedevoli rispetto all’interesse alla diffusione dei servizi di telecomunicazione.
Di conseguenza, il diniego di accertamento è stato giudicato illegittimo e annullato dal Tar, lasciando aperta la possibilità di ulteriori accertamenti da parte dell’amministrazione comunale. La decisione ha implicato anche l’annullamento dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, con possibile ricorso ora al Consiglio di Stato.
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