La morte di Mariachiara Previtali non è colpa di nessuno: ecco perchè

La Corte d’assise d’appello di Roma ha depositato le motivazioni della sentenza di assoluzione per il 26enne: non c’erano elementi soggettivi per configurare l’omicidio preterintenzionale

Francesco Gnucci, 26 anni, era stato assolto anche in secondo grado dall’accusa di omicidio preterintenzionale per la morte della fidanzata 18enne Maria Chiara Previtali, avvenuta nella notte tra il 9 e il 10 ottobre 2020 ad Amelia. Dopo la sentenza di primo grado, a Giugno il giovane aveva ricevuto la conferma della sentenza anche in secondo grado.

Come riferisce UmbriaOn, in questi giorni la Corte d’assise d’appello di Roma, ha  motivato la sentenza emessa lo scorso giugno. Il giovane era accusato di aver favorito l’assunzione di sostanze stupefacenti da parte della ragazza.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Gnucci avrebbe acquistato eroina a Tor Bella Monaca, a Roma, da consumare con Maria Chiara per festeggiare il suo compleanno. Tornati ad Amelia, i due avrebbero assunto anche cocaina e alcol. Il mix di sostanze, insieme agli antidepressivi che la giovane già assumeva, avrebbe provocato un arresto cardiocircolatorio, risultato fatale. Tuttavia, secondo i giudici di secondo grado, non vi erano i presupposti per una responsabilità penale.

La procura generale aveva richiesto una condanna a 4 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione, trovando il sostegno delle parti civili rappresentate dall’avvocato Manlio Morcella. Di contro, la difesa, affidata all’avvocata Francesca Carcascio, ha chiesto la conferma dell’assoluzione, che la Corte ha infine accolto.

La motivazione dell’assoluzione si fonda sull’assenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero sulla mancanza della consapevolezza, da parte dell’imputato, che le sue azioni potessero provocare la morte della giovane. Come si legge nelle motivazioni, il GUP aveva «correttamente riscontrato l’insussistenza dell’elemento soggettivo del delitto contestato». La Corte ha sottolineato che “deve escludersi che al momento in cui l’imputato tiene la condotta lesiva, aiutando la ragazza ad iniettarsi la droga, l’evento fosse in concreto prevedibile”.

A rafforzare questa tesi, i giudici hanno evidenziato anche le modalità di consumo, definite «prudenti per quanto possibile», e la modesta quantità di eroina assunta. Inoltre, la Corte ha considerato determinante il lasso di tempo intercorso tra l’assunzione dell’eroina a Roma e l’episodio successivo ad Amelia, avvenuto dopo una serata trascorsa in compagnia di amici in un locale del paese.

In quell’occasione, la giovane avrebbe assunto cocaina insieme a Gnucci e un altro individuo, tornando poi a casa, dove sarebbe sopraggiunta la morte. L’assunzione combinata di eroina, cocaina, alcol e psicofarmaci ha avuto esiti letali, ma nessuno dei soggetti coinvolti è stato ritenuto penalmente responsabile del decesso

Redazione

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