Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria ha riconosciuto un risarcimento danni da 12.624 euro a un cittadino escluso ingiustamente dalla graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Terni. Il procedimento giudiziario, durato anni, ha avuto origine da una decisione presa tra il 2016 e il 2018 da Palazzo Spada, sede dell’amministrazione comunale, che aveva sancito l’esclusione del ricorrente dalla lista degli aventi diritto.
L’uomo, assistito dall’avvocato Cristina Lovise, aveva presentato regolare domanda che inizialmente aveva ottenuto 12 punti, giudizio ritenuto sufficiente per l’accesso. Tuttavia, in fase di convocazione, il Comune lo aveva escluso, motivando la scelta con la mancanza dei requisiti di residenza continuativa: non avrebbe avuto 18 mesi di residenza a Terni né 24 mesi in Umbria alla data del 30 marzo 2017. La sua posizione anagrafica era stata infatti interrotta da una cancellazione per irreperibilità, seguita da una nuova iscrizione datata 5 aprile 2016.
Il Tar ha sconfessato l’interpretazione del Comune, affermando che il ricorrente risultava regolarmente iscritto nei registri anagrafici di Terni dal 7 novembre 1989 fino al 21 dicembre 2015, quando fu cancellato temporaneamente. Tuttavia, tale cancellazione non era riconducibile a un reale trasferimento di residenza ma a una situazione anagrafica momentanea, risolta con una nuova iscrizione “per ricomparsa” nel giro di pochi mesi.
Nel 2022, l’uomo ha promosso un secondo ricorso, questa volta per danni patrimoniali e non patrimoniali, legati alla mancata assegnazione dell’alloggio. La famiglia, sfrattata, aveva ricevuto un contributo di 3.900 euro, somma che aveva permesso loro di affittare una casa inadatta, priva di riscaldamento e gas, con gravi condizioni igienico-sanitarie. Dal 2019, la situazione è peggiorata ulteriormente: la nuova abitazione, anch’essa infestata da muffa, ha causato problemi respiratori a tutti i membri del nucleo familiare, compresi i bambini.
Il Tar ha ritenuto fondata la richiesta di risarcimento, sottolineando come l’illegittimo comportamento dell’amministrazione abbia impedito al cittadino di ottenere il “bene della vita” cui aveva diritto, ovvero un alloggio ERP, già a partire da ottobre 2018. Il collegio giudicante, presieduto da Pierfrancesco Ungari e con estensore Floriana Venera Di Mauro, ha pertanto riconosciuto l’illiceità del danno subito.
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