Sono state depositate le motivazioni della sentenza del processo d’appello bis sulla tragedia dell’hotel Rigopiano di Farindola, in provincia di Pescara, l’albergo travolto e distrutto da una valanga il 18 gennaio 2017 che causò la morte di 29 persone. A firmarle sono i giudici della Corte d’Appello di Perugia, che nelle circa cento pagine del documento spiegano nel dettaglio le ragioni delle condanne e delle assoluzioni pronunciate lo scorso 11 febbraio, individuando nella mancata realizzazione della Carta di localizzazione probabile delle valanghe (Clpv) l’elemento determinante nelle drammatiche conseguenze del disastro.
Le condanne e le assoluzioni
La sentenza dell’11 febbraio aveva condannato a due anni di reclusione gli ex dirigenti regionali Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci, quest’ultimo deceduto lo scorso 2 luglio. Sono stati invece assolti l’ex sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, l’ex responsabile dell’Ufficio tecnico comunale Enrico Colangeli e i tre dirigenti regionali Giovani, Belmaggio e Primavera. Per gli ex dirigenti della Provincia di Pescara, Di Blasio e D’Incecco, la Corte ha invece dichiarato la prescrizione.
Il ruolo centrale della Clpv mai realizzata
Il cuore delle motivazioni riguarda l’assenza della Carta di localizzazione probabile delle valanghe, strumento che avrebbe dovuto individuare preventivamente le aree a rischio. Secondo i giudici, tale mancanza “si pone come antecedente causale certo delle conseguenze disastrose della valanga del 18 gennaio 2017, non già per aver cagionato il distacco della valanga (che resta un evento naturale non imputabile di per sé ad alcuno) ma per aver precluso — anche agli altri soggetti istituzionali aventi poteri di intervento in materia di Protezione Civile — ogni possibilità di impedire” la distruzione della struttura alberghiera.
Le motivazioni si soffermano anche sulla distinzione tra pericolo e rischio, concetto centrale nel ragionamento giuridico: il pericolo, scrivono i giudici, “si riferisce all’evento naturale in sé”, mentre il rischio “è il riverbero che il pericolo è suscettibile di avere su persone e cose” e resta “connesso a decisioni umane” e quindi “tendenzialmente contenibile”.
Per la Corte, la prevenzione avrebbe dovuto precedere di molto l’evento e “consistere nell’identificazione in primis di Rigopiano come sito valanghivo”, classificazione che avrebbe permesso, in base alla normativa dell’epoca, di vietare, limitare o disciplinare l’accesso al sito.
Perché sono stati assolti sindaco e tecnico comunale
Un passaggio specifico delle motivazioni è dedicato all’assoluzione dell’ex sindaco Lacchetta e dell’ex tecnico comunale Colangeli. Per gli imputati “comunali”, spiega la Corte, il comportamento alternativo lecito non poteva essere considerato esigibile, “in quanto correttamente esercitabile solo dopo il varo degli strumenti predittivi generali previsti dalla stessa L.Reg. 47”, a partire proprio dalla Clpv. Solo dopo una chiara delimitazione delle zone a rischio valanghivo il sindaco avrebbe potuto emettere ordinanze di sgombero in caso di emergenze meteorologiche. Da qui l’esclusione dell’elemento soggettivo colposo in capo a entrambi.
Le responsabilità della Provincia e la prescrizione
Le motivazioni affrontano infine il “blocco Provincia”, per il quale è intervenuta la prescrizione. La Corte individua la cautela violata nel “mancato preventivo monitoraggio della disponibilità di mezzi adeguati ad assicurare la viabilità della SP8 in periodo invernale”. Agli atti risulta che al tratto Mirri-Rigopiano della provinciale 8 fosse assegnata una turbina Unimog fuori uso almeno dal 6 gennaio, che avrebbe richiesto tra i 20 e i 30 giorni per la riparazione: un dato che, secondo i giudici, avrebbe dovuto suggerire di predisporre per tempo mezzi sostitutivi.
Nel documento, i giudici richiamano infine altri grandi disastri naturali della storia italiana, tra cui Sarno, le alluvioni di Genova e Messina e il terremoto dell’Aquila, per contestualizzare il caso Rigopiano nel più ampio dibattito sulla prevenzione dei rischi naturali in Italia.
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