Ancora guerra sull’inceneritore Bioter: Consiglio di Stato “chiama” il Ministero

La giustizia amministrativa si appella al Governo: necessario un approfondimento tecnico sulle emissioni e sulle "Migliori Tecniche Disponibili" (BAT)

Non c’è ancora una sentenza definitiva sul caso dell’inceneritore Bioter di Terni, ma una richiesta di approfondimento tecnico che sposta l’ago della bilancia verso il livello governativo. Il Consiglio di Stato ha interpellato direttamente il Ministero dell’Ambiente per dirimere la controversia che vede contrapposte la società Bioter e la Regione Umbria. Al centro della contesa c’è l’obbligo, richiesto dalla Regione, di procedere a una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) al fine di applicare le Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per la riduzione delle emissioni in atmosfera e dell’impatto ambientale.

Con una specifica ordinanza, i giudici del Consiglio di Stato hanno ritenuto “necessario un approfondimento tecnico sulle differenze sussistenti, sia in linea generale che con particolare riferimento al quadro delle emissioni in atmosfera”, tra diversi tipi di impianti.

Il nodo delle BAT (Best Available Techniques)

Tutta la vicenda ruota intorno alle cosiddette BAT, le Best Available Techniques, ovvero gli standard tecnologici più avanzati per minimizzare l’impatto ambientale degli impianti industriali. L’azienda, nel 2023, aveva informato la Regione e Arpa Umbria dell’attivazione di attività di manutenzione ordinaria, mantenendo l’impianto in “stato di messa in sicurezza e di arresto totale” dal 2020. La Regione aveva risposto chiarendo che “il riavvio e l’esercizio dell’impianto sarebbe stato subordinato alla presentazione dell’istanza di riesame dell’autorizzazione […] per adeguamento alle Bat.”

Dopo il ricorso al TAR da parte dell’azienda e il parere favorevole dei giudici di primo grado, la Regione ha impugnato la sentenza davanti al Consiglio di Stato.

Nel suo ricorso, la Regione Umbria ha richiamato la giurisprudenza che riconosce un’ampia discrezionalità tecnica nelle valutazioni sottese al rilascio delle AIA. Soprattutto, ha evidenziato come l’impianto Bioter, prima del fermo, utilizzasse un combustibile identificato dal codice 03 03 07 (scarti da carta e cartone), e non “annoverato tra i rifiuti biomassa”.

Il Collegio del Consiglio di Stato ha ravvisato che “le conclusioni sulle Bat si applicano solo ai rifiuti diversi dalle biomasse e l’esclusione riguarda quindi gli impianti di incenerimento o coincenerimento che trattano ‘unicamente’ biomasse (ipotesi in cui non ricade l’impianto in esame)”. L’interpretazione è chiara: se un impianto tratta anche rifiuti non rientranti tra le biomasse, le Migliori Tecniche Disponibili devono essere applicate per ridurre i rischi derivanti dalla combustione. La palla passa ora al Ministero dell’Ambiente per un parere tecnico dirimente.

Redazione

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