L’Autorità nazionale anticorruzione ha rilevato l’illegittimità dell’affidamento diretto dell’intervento di riqualificazione dello stadio di Terni, un’operazione da 118 milioni di euro complessivi, di cui 41,9 milioni per i lavori. Il provvedimento è la delibera n. 434 del 28 ottobre 2026, depositata presso la segreteria del Consiglio il 4 novembre. L’Anac contesta al Comune di aver assegnato il progetto alla società sportiva proponente senza una procedura di gara, e ritiene l’intera operazione non sostenibile dal punto di vista economico-finanziario.
Il progetto e la durata della concessione
La proposta era stata presentata nel febbraio 2021 dalla società utilizzatrice dello stadio. Prevedeva la demolizione e ricostruzione dell’impianto, la realizzazione di opere connesse, la riqualificazione delle aree circostanti e la gestione della struttura per 44 anni. L’operazione comprendeva anche una clinica privata, indicata dallo stesso piano economico-finanziario come componente essenziale per garantire la sostenibilità dell’investimento.
L’affidamento senza gara
Il primo rilievo dell’Autorità riguarda la procedura. L’amministrazione comunale aveva fatto ricorso all’articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 38/2021, interpretandolo come una possibilità di derogare alle regole dell’evidenza pubblica. Secondo l’Anac la lettura è errata. La norma consente alle società sportive aggiudicatarie della gara di affidare liberamente i lavori, ma non permette all’ente concedente di evitare la gara per l’affidamento dell’intero intervento. Sarebbe stata quindi necessaria una procedura di gara sul progetto definitivo approvato, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento.
La clinica e la sentenza del Tar dell’Umbria
Il secondo aspetto riguarda la struttura sanitaria. Il progetto iniziale la prevedeva su un’area privata, con una quota di posti letto convenzionati con il Servizio sanitario regionale. Doveva essere una delle principali fonti di ricavo: il piano economico-finanziario stimava 14 milioni di euro di plusvalore legati allo sfruttamento dell’opera privata e circa 1,975 milioni di euro di ricavi annui dalla locazione della struttura.
Con la sentenza n. 125/2026, il Tar dell’Umbria ha però annullato la determinazione dirigenziale comunale n. 2088 del 23 luglio 2025, utilizzata come titolo abilitativo per la clinica. Come ricostruisce l’Anac, la sentenza è passata in giudicato. Il Tribunale amministrativo ha accertato che il progetto era stato approvato a condizione che la clinica fosse esclusa e che la Regione non aveva espresso il proprio assenso. La compatibilità con la programmazione sanitaria regionale era una valutazione riservata alla Regione e non poteva essere sostituita da una decisione comunale. Per l’Autorità, di conseguenza, è venuto meno anche il presupposto giuridico della convenzione sottoscritta il 1° agosto 2025 con la società di scopo.
Il piano economico-finanziario
L’Anac giudica il piano economico-finanziario incompleto e inattendibile. Tra le criticità indicate figurano:
- la mancata quantificazione dei benefici riconosciuti dal Comune al concessionario, come la cessione gratuita del diritto di superficie per tutta la durata della concessione e l’esenzione da oneri e imposte;
- il diritto di riscatto delle aree pubbliche riconosciuto al concessionario, che potrebbe tradursi in un ulteriore vantaggio economico non giustificato dalle esigenze di equilibrio dell’operazione;
- la mancata predisposizione della matrice dei rischi, il documento necessario per verificare la corretta ripartizione dei rischi tra amministrazione pubblica e soggetto privato.
Secondo l’Autorità, la compartecipazione pubblica avrebbe dovuto essere quantificata in modo puntuale. Il piano si fonda inoltre su elementi indeterminati e su eventi che, alla luce delle vicende amministrative e giudiziarie, risultano irrealizzabili.
La parte dispositiva
Nel dispositivo il Consiglio dell’Anac riconosce la sussistenza delle criticità illustrate e rileva formalmente l’illegittimità dell’affidamento diretto, disposto senza la preventiva procedura di gara prevista dalla normativa. La delibera sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’ente concedente e su quello dell’Autorità. Il pronunciamento coinvolge sia le modalità con cui è stato affidato il progetto sia le basi economiche dell’intera operazione stadio-clinica.
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