Comune di Narni, affidamenti senza gara: amministratori condannati per danno erariale

La Corte dei Conti dell’Umbria ha emesso la sentenza su un caso di affidamenti diretti e proroghe senza gara a due cooperative private, a seguito di un esposto del 2017

La Corte dei Conti dell’Umbria ha emesso la sentenza su un caso di affidamenti diretti e proroghe senza gara a due cooperative private da parte del Comune di Narni. Dopo un esposto anonimo datato 2017, la procura regionale della Corte dei Conti aveva sollevato la questione nei confronti di nove amministratori, fra ex e attuali, e due dirigenti comunali. L’accusa riguardava servizi come quelli cimiteriali, la pulizia degli uffici comunali, il centralino e portineria, la prima accoglienza turistica-infopoint e la gestione dei parcheggi pubblici.

La sentenza, emessa dalla Corte dei Conti dell’Umbria sotto la presidenza di Piero Carlo Floreani, ha stabilito risarcimenti per danno erariale nei confronti del Comune di Narni, quantificati a circa 105 mila euro, rispetto alla richiesta originale della magistratura contabile di circa 211 mila euro. Le decisioni, comunque soggette a impugnazione davanti alle sezioni centrali d’appello, prevedono risarcimenti specifici per i vari servizi e coinvolgono diversi dirigenti e amministratori.

Per i servizi cimiteriali, il dirigente dei lavori pubblici Pietro Flori è chiamato a liquidare 12.683 euro, mentre l’ex sindaco Francesco De Rebotti e gli assessori Mercuri, Piantoni e Morelli dovranno versare 2.170 euro ciascuno, e Giombolini e De Arcangelis 2 mila euro. Per il servizio di gestione centralino e portierato, Flori dovrà risarcire 25.783 euro, mentre l’ex sindaco De Rebotti e gli assessori Bernardini, Mercuri, Morelli e Tiberti dovranno contribuire con 4.724 euro ciascuno, e l’attuale sindaco Lucarelli con 2.160 euro. Per il servizio infopoint-turistico, Flori è chiamato a versare 9.979 euro, mentre per il servizio di pulizia degli uffici comunali, la dirigente Lorella Sepi, responsabile dei servizi al cittadino, è tenuta a risarcire l’ente con 18.739 euro.

I giudici, motivando la sentenza, hanno sottolineato: “Relativamente alla presenza nel caso di specie del dolo o della colpa grave nella condotta dei convenuti ed alla ripartizione del danno tra gli stessi, non può essere ravvisato l’elemento soggettivo del dolo in capo a nessuno dei soggetti coinvolti, ma il nocumento di cui si discute appare conseguente a plurime condotte colpose, connotate da gravità, che hanno contribuito al verificarsi del danno, seppur in misura diversa, tenuto conto del ruolo rivestito da ciascuno e dell’incidenza causale delle singole posizioni”.

Redazione

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