Il sostituto procuratore generale Paolo Barlucchi ha ribadito le richieste di condanna per nove dei dieci imputati nel processo d’appello sulla tragedia di Rigopiano, avvenuta il 18 gennaio 2017 a Farindola. L’unica esclusione riguarda Sabatino Belmaggio, dipendente regionale che nel gennaio 2017 ricopriva il ruolo di dirigente alle Politiche energetiche e non alla Protezione civile, dove sarebbe stato trasferito solo dal primo febbraio, a tragedia già avvenuta.
La richiesta più pesante, 3 anni e 10 mesi di reclusione, è stata formulata per Caputi, Visca, Antenucci, Primavera e Giovani. L’accusa contestata a tutti è di omicidio colposo plurimo non aggravato in concorso formale con il crollo di costruzioni colposo aggravato, legato alla mancata realizzazione della carta valanghe.
La posizione di Belmaggio e il ruolo alla Protezione civile
Secondo quanto evidenziato dal difensore Leonardo Casciere, Belmaggio aveva ricoperto il ruolo di funzionario al rischio valanghe solo fino al 2016, un incarico privo di potere decisionale e finanziario rispetto alla Commissione Locale Previsione Valanghe (CLPV). Il legale ha sottolineato come il suo assistito avesse realizzato la carta storica delle valanghe, strumento che la Procura ha definito insufficiente rispetto ai 25 anni di inerzia nell’aggiornamento della mappatura del rischio.
L’esclusione di Belmaggio dal novero dei dipendenti regionali ritenuti responsabili rappresenta un elemento significativo nell’impianto accusatorio, che continua a concentrarsi sulle responsabilità legate alla prevenzione e alla gestione del territorio.
Le altre richieste di condanna: dipendenti provinciali e amministratori locali
Il sostituto procuratore generale ha chiesto la conferma delle pene di 3 anni e 4 mesi per i due dipendenti provinciali Mauro di Blasio e Paolo D’Incecco, addetti alla manutenzione stradale. La stessa richiesta è stata formulata per l’ex sindaco Ilario Lacchetta e per il geometra comunale, entrambi condannati in primo grado a 2 anni e 8 mesi con successivo rinvio da parte della Cassazione.
Le posizioni degli imputati si differenziano per ruoli e responsabilità specifiche, ma convergono tutte sull’accusa centrale: l’inadempienza rispetto agli obblighi di prevenzione e gestione del rischio valanghe nel territorio di Farindola.
La dinamica della tragedia: 120mila tonnellate di neve sull’hotel
Il 18 gennaio 2017, alle ore 16:43, una valanga di proporzioni eccezionali si abbatté sull’hotel Gran Sasso di Contrada Rigopiano. Un evento definito senza precedenti in Italia: 120mila tonnellate di neve, roccia e tronchi d’albero travolsero la struttura ricettiva dove si trovavano 40 persone in attesa di poter lasciare l’hotel dopo giorni di intense precipitazioni nevose e scosse sismiche.
Il bilancio della tragedia fu drammatico: 29 vittime, tra cui 11 dipendenti dell’hotel e 18 ospiti. Soltanto 11 persone riuscirono a salvarsi: 4 bambini e 7 adulti, tutti segnati per sempre dai traumi fisici e psicologici di quell’evento catastrofico. Le condizioni meteorologiche estreme e l’attività sismica avevano creato una situazione di massima allerta, ma la valanga colpì la struttura nel momento in cui gli ospiti speravano di poter tornare alle proprie case.
Il percorso giudiziario e le responsabilità contestate
Il processo sulla tragedia di Rigopiano si concentra sulle responsabilità istituzionali legate alla mancata prevenzione del rischio. La carta valanghe, strumento fondamentale per la mappatura delle zone a rischio e la pianificazione delle misure di sicurezza, non era stata aggiornata nonostante l’obbligo normativo.
L’accusa di omicidio colposo plurimo evidenzia come le vittime avrebbero potuto essere salvate se fossero state adottate le necessarie misure preventive. Il crollo della struttura, aggravato dalla forza della valanga, è considerato conseguenza diretta dell’inerzia amministrativa e della mancata attuazione dei protocolli di sicurezza.
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